DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI
(Articolo 51 - Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223)
E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente su richiesta motivata da dichiarati fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate.
La Giunta Municipale, con Deliberazione n. 37 in data 18 febbraio 2005, ha determinato che il costo per la elaborazione e il rilascio delle Liste elettorali di questo Comune è stabilito in Euro 100,00, da versare direttamente o a mezzo bonifico alla Tesoreria Comunale presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, (coordinate bancarie: conto 06700007673W - cin O - abi 06225 - cab 12294), ovvero mediante versamento su c.c.p. n. 11244456 intestato a “Comune di Porto Viro - Servizio di Tesoreria”.
Il rilascio dovrà essere richiesto all’Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda [clicca per scaricare modello domanda].
Le liste elettorali verranno rilasciate su supporto informatico (file, floppy-disk, CD) successivamente alla ricezione, anche via fax, dell’attestazione del versamento effettuato.
Le elaborazioni (una maschile ed una femminile) saranno in formato Excel zippato, complete dei seguenti dati: N° Sezione – n° d’ordine Lista Generale – Cognome e nome – Data di nascita – Comune di nascita – Indirizzo (Via e civico).
Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223
Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
(G.U. 28/4/1967 n. 106)
Articolo 51 – comma 5
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. (*)
(*) Comma così sostituito dall'art. 177, comma 5 del Dlgs. 30/06/03, n. 196 (in vigore dal 1° gennaio 2004).