![]() IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI Richiamato l’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 16 dell’11/04/2007 che recita: “Determinazione del valore delle aree fabbricabili” 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente. 3. I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. 4. I valori delle aree di cui al precedente comma 2, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta comunale adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati. 5. In caso di edificazione dell'area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici. 6. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma 2 dell'art. 6 non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
• Tabella Valore Aree Edificabili
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