Città di Porto Viro

Abolizione ICI prima casa

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Inviato da portalepv 10 Giu 2008 - 10:57

logo ici anno 2008Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha abolito l'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, a decorrere dall'anno 2008. All'interno i dettagli.



 

ICI - Imposta comunale sugli Immobili - ANNO 2008  

L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, sono ESCLUSE dall'ICI (ad eccezione categorie catastali A1-A8-A9):
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (ubicate nello stesso edificio o ad una distanza massima di 200 metri - categorie catastali C2, C6,C7);
Sono assimiliate all’abitazione principale e pertanto godono della medesima esenzione sia per l’abitazione che per le pertinenze le seguenti fattispecie:
- le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale ICI, con presentazione di comunicazione entro l’anno di imposizione;
- le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dal cittadino che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R.;
- l'unità posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune;

Chi deve pagare:

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute i seguenti soggetti:

  • Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
  • Titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
  • Titolari di locazione finanziaria;
  • Titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • Titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • Titolari di concessione su aree demaniali.

Quanto si deve pagare:

Per l'anno 2008 sono state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/08 le seguenti aliquote ICI:
a) 7 per mille (aliquota ordinaria);
    fabbricati in genere, aree fabbricabili, e terreni agricoli;
b) 5 per mille (aliquota ridotta e detrazione di 103,29 Euro)
    abitazioni rientranti nelle categorie catastali A1-A8-A9 con le relative pertinenze

Modalità di pagamento:

L’imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:
• versamento diretto presso gli sportelli EQUITALIA POLIS S.p.a, Agente Della   Riscossione Per La Provincia Di Rovigo;
• versamento on-line mediante carta di credito collegandosi al sito www.equitaliapolis.it [1] entrando nell’area riservata ai servizi al cittadino;
• versamento mediante apposito bollettino di c.c.p. n° 88630215  intestato a : “EQUITALIA POLIS SPA PORTO VIRO-RO-ICI” presso gli uffici postali o le banche convenzionate;
• versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari mediante l’utilizzo del modello F 24.

Scadenza acconto: 16 giugno 2008
Scadenza saldo:     16 dicembre 2008
Scadenza versamento in un'unica soluzione:   16 giugno 2008

Porto Viro, li 03/06/2008



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